Descrizione
Si avvisano i cittadini del raggiungimento, da oggi, del livello di allerta 1 arancio per i PM10 stabilito dall'ARPAV.
Ritornano in vigore, dunque, le limitazioni previste per questo livello di allerta a partire dalla giornata di domani, martedì 31 dicembre 2024:
2) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI
Oltre il rispetto dei seguenti divieti in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025:
- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
- divieto di effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
- divieto di effettuare falò rituali a scopo di intrattenimento. In assenza di raggiungimenti dei livelli di allerta 1 e 2, sono consentite deroghe, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (la deroga sarà formalizzata solo a seguito di richiesta da parte dell’associazione organizzatrice). In allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell’Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017;
- divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso si aggiungono le seguenti limitazioni:
- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
- divieto di barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento (di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 29 luglio 2015 n.123);
3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI
E' disposta la limitazione della temperatura misurata:
- a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6)
- a massimi 16° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)
Sono esclusi dall'obbligo:
- ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici
- strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità
- asili nido, scuole dell’infanzia
- altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale
Tali provvedimenti, in vigore dal 1° ottobre 2024, sono stabiliti dalle ordinanze n. 31 del 01/10/2024 (limitazione del traffico veicolare) e n. 32 del 01/10/2024 (limitazioni impianti termici, combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici) con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 2024 - 2025.
Non ci sono limitazioni alla circolazione, in quanto sono sospese dal 10/12/24 al 6/01/25 come indicato nell’ordinanza 31/2024.
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Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024, 14:20