Avviso ai cittadini del raggiungimento del livello di allerta 2 rosso per i PM10 stabilito dall'ARPAV

Le limitazioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico previste per questo livello tornano in vigore da oggi, martedì 7 gennaio.

Data :

7 gennaio 2025

Municipium

Descrizione

Oltre alle seguenti limitazioni dell’allerta 1 Arancio:

  1. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2024 al 09 dicembre 2024 e dal 07 gennaio 2025 al 30 aprile 2025, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
  • Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0, Euro 1
  • Veicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2
  • Veicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2
  • Veicoli diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
  • Veicoli diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4

Tali disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

  • Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;
  • Strada Statale n. 12 (detta “tangenziale”);
  • Strada Regionale n. 11 (ex-Strada Statale n. 11);
  • Nuova Strada Provinciale 5 (anche nel tratto compreso all’interno del Centro Abitato);
  • Via Pastrengo, Via Gardesana e via Verona per chi transita dal lago e non si immette sulla nuova SP 5 VAR.;
  • Via San Salvar (tratto compreso tra via Gardesana e l’innesto della nuova SP 5 VAR.) e via Molinara (tratto compreso tra L. go S. d’Acquisto e l’innesto della nuova SP 5 VAR.)

2) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI

Oltre  il rispetto dei seguenti divieti in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025:

  1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
  2. divieto di effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
  3. divieto di effettuare falò rituali a scopo di intrattenimento. In assenza di raggiungimenti dei livelli di allerta 1 e 2, sono consentite deroghe, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (la deroga sarà formalizzata solo a seguito di richiesta da parte dell’associazione organizzatrice). In allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell’Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017;
  4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso si aggiungono le seguenti limitazioni:

  • divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
  • il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
  • divieto di barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento (di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 29 luglio 2015 n.123);

3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI

E' disposta la limitazione della temperatura misurata:

  • a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6)
  • a massimi 16° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)

Sono esclusi dall'obbligo:

  • ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici
  • strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità
  • asili nido, scuole dell’infanzia
  • altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale

 

Si aggiungono le seguenti limitazioni:

  1. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 01 ottobre 2024 al 09 dicembre 2024 e dal 07 gennaio 2025 al 30 aprile 2025, per le seguenti categorie di veicoli:
  • veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
  • veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
  • veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
  • veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
  • ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
  • limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 5;

 Tali provvedimenti, in vigore dal 1° ottobre 2024, sono stabiliti dalle ordinanze n. 31 del 01/10/2024 (limitazione del traffico veicolare) e n. 32 del 01/10/2024 (limitazioni impianti termici, combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici) con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 2024 - 2025.

In allegato tutta la documentazione. 

Municipium

Allegati

ord_00032_01-10-2024 impianti termici
ord_00031_01-10-2024 veicoli

Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2025, 12:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot