Disciplina della circolazione lungo tutte le strade provinciali per il periodo invernale dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Data :

30 ottobre 2024

Municipium

Descrizione

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano lungo la rete viaria di competenza di questo Ente – Strade Provinciali, ricadenti nel territorio di tutti i Comuni veronesi, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. 

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

Per tutti i dettagli consultare il testo dell'ordinanza qui sotto.

Municipium

Allegati

Ordinanzestradali_Originale_321_2024

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2024, 09:47

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